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sabato 22 dicembre 2012

Ancora il carcere di Canton Mombello

Nel pomeriggio di venerdì 21 dicembre il comitato per la chiusura del carcere di Canton Mombello ha organizzato un presidio sotto la Loggia per contestare l'inerzia di fondo della amministrazione comunale nei confronti della nota intollerabile situazione della struttura penitenziaria di Brescia. Infatti, al di là dei proclami ampiamente amplificati dalla stampa cittadina, il Sindaco è ben lontano dal fare uso dei poteri che la legge gli attribuisce in materia edilizia e sanitaria, tanto è vero che Paroli si è ben guardato dal rispondere all'esposto che il Comitato per la chiusura del carcere-lager di Canton Mombello gli ha inviato il 7 novembre di questo infausto 2012, mentre l'Asl, l'altra destinataria dell'esposto, ha inviato con una certa sollecitudine una risposta a di poco penosa.
Qui sotto trovate, in ordine, la graziosa canzoncina che i manifestanti hanno dedicato alla giunta bresciana, il testo integrale dell'esposto all'Asl, al Sindaco e ai Consiglieri di Brescia, e la risposta dell'Asl. Come detto, non pervenuta la risposta del Sindaco, mentre tra i consiglieri l'unica che si sta muovendo è la Donatella Albini, eletta a sua tempo da una coalizione di cui faceva parte anche Rifondazione Comunista (la lista arcobaleno, ricordate?), che proprio venerdì doveva presentare una sua interpellanza al Sindaco sull'argomento.



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Al Direttore Generale
dell'ASL di Brescia
Dottor Carmelo Scarcella
Viale Duca degli Abruzzi, 15
25124 BRESCIA

Al Direttore Sanitario
dell'ASL di Brescia
Dottor Francesco Vassallo
Viale Duca degli Abruzzi, 15
25124 BRESCIA

Al Direttore Sociale
dell'ASL di Brescia
Dott. ssa Anna Calvi
Viale Duca degli Abruzzi
25124 BRESCIA

Al Direttore del Dip. Medico
dell'ASL di Brescia
Dott. Fabrizio Speziani
Via Padova 11
25126 BRESCIA

Al Responsabile del Servizio di Medicina del Disagio dell'Asl di Brescia
Dottor Fabio Roda
Viale Piave, 40
25123 Brescia

Al Sindaco del Comune di Brescia
Avv. Adriano Paroli
c/o Piazza Loggia 1
25121 Brescia

Ai Consiglieri del Comune di Brescia
c/o Piazza Loggia 1
25121 Brescia

Oggetto: Situazione della agibilità del carcere di Canton Mombello


L'insostenibile situazione del carcere di Canton Mombello è ben nota da decenni. Infatti ricorre in questi giorni l'undicesimo anniversario dell'Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-00638 presentato dal senatore De Paoli durante la 14a legislatura, pubblicato il 16 ottobre 2001.
In esso il senatore De Paoli, tra l'altro sottolineava che i dati del sovraffollamento sono impressionanti, nel 2001 risultano presenti 544 detenuti, e dimostrano una situazione ormai strutturata in senso patologico. L’emergenza si è stabilizzata e cronicizzata;”.

D'altra parte il garante dei diritti delle persone private della libertà personale, nella sua relazione al consiglio comunale di Brescia per l'anno 2011, riferisce di una iniziativa finalizzata alla compilazione dei ricorsi (class action) alla Corte Europea dei diritti dell’uomo ed alla Magistratura per denunciare le condizioni in cui i detenuti di Canton Mombello sono costretti a vivere ”.

Inoltre nel corso di quest'anno la situazione di cronica violazione dei principi costituzionali basilari, richiamati anche in epigrafe nella relazione del garante citata1 è stata oggetto di grande rilievo sui mass-media locali e nazionali, a partire dai filmati realizzati dal Corriere della Sera ed a seguire sugli organi di stampa tradizionali, anche per le iniziative pubbliche messe in campo dallo scrivente “Comitato per la chiusura del carcere di Canton Mombello”.

Dunque nessuno può dirsi all'oscuro del fatto che la situazione strutturale ed edilizia del carcere di Canton Mombello, unita al costipamento dei detenuti “comporta anche problemi interni di sicurezza e di tutela della integrità personale del detenuto intra moenia” (Relaz.del garante, pag.9).

La responsabilità dell'Asl

Non occorre sottolineare come nella “tutela della integrità personale del detenuto intra moenia” il ruolo decisivo spetta alle Asl, dopo che la Legge 244/2007, art. 2, comma 283, punto a) ha disposto

il trasferimento al Servizio sanitario nazionale di tutte le funzioni sanitarie svolte dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia”

Ora,l'allegato A del d.p.c.m. 1 aprile 2008, pubblicato sulla G.U. del 30 maggio 2008, n. 126 concernente «Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria», fra le altre cose prescrive:


Gli Istituti penitenziari, gli Istituti di pena per minori e i Centri di Prima Accoglienza, le Comunità e i Centri clinici devono garantire, compatibilmente con le misure di sicurezza, condizioni ambientali e di vita rispondenti ai criteri di rispetto della dignità della persona: evitare il sovraffollamento...
...promozione della salubrità degli ambienti e di condizioni di vita salutari...
I Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie, attraverso visite ispettive periodiche, procedono, per ciascuno Istituto penale di competenza territoriale, ad una verifica, tramite sistemi standardizzati di rilevazione, dei:
  • requisiti igienico sanitari di tutti gli ambienti, ivi compresi gli alloggi della Polizia penitenziaria...
  • promozione e sviluppo della cultura della prevenzione sanitaria...

Non occorre insistere oltre sulla totale inadeguatezza della struttura carceraria di Canton Mombello per permettere il rispetto minimo di questi obiettivi indicati dalla legge; anche se le formulazioni puntuali della stessa possono prestarsi ad una interpretazione variabile. Ma, come nel caso della prescrizione dell'articolo 6.2
Le finestre delle camere devono consentire il passaggio diretto di luce e aria naturali. Non sono consentite schermature che impediscano tale passaggio. Solo in casi eccezionali e per dimostrate ragioni di sicurezza, possono utilizzarsi schermature, collocate non in aderenza alle mura dell'edificio, che consentano comunque un sufficiente passaggio diretto di aria e luce.”

la violazione della norma di legge è clamorosa, come risulta dal filmato e da tutte le testimonianza che ci sono state rilasciate.

E quindi diventa legittimo porsi una prima serie di domande:
che cosa realmente verifica l'Asl nei suoi sopralluoghi semestrali?
Oltre al controllo doveroso dell'igiene e della funzionalità delle cucine, della regolarità delle apparecchiature, della temperatura dei frigoriferi e della separazione dei cibi al loro interno, della costanza della presenza medica, eccetera, si cura anche della verifica della adeguatezza della struttura? Cioè si preoccupa davvero della macroscopica incompatibilità tra il tipo di struttura del carcere, ed il compito della prevenzione generale delle cause di malattia, soprattutto di quelle malattie che il buon senso ed i documenti di legge indicano come le più diffuse in carcere e le più dipendenti dalla vita coatta in cattività, in quanto legate alla trasmissibilità per contatto variamente inteso, come epatopatie C- correlate, infezione HIV, scabbia, dermatofitosi, pediculosi, tubercolosi?
E quale può essere l'incidenza dell'impatto della vita carceraria in quelle condizioni sulla integrità psichica della persona, in relazione alla conclamata richiesta delle disposizioni delle leggi in ordine alla prevenzione del disagio mentale? Ovviamente si tratta solo di alcuni esempi, del resto trattati con ben maggior completezza nel citato l'allegato A del d.p.c.m. 1 aprile 2008.
È anche vero che il Consiglio Regionale della Lombardia, evidentemente tutto preso da altri rubicondi interessi, ha molto trascurato il passaggio della messa in opera mirata della riforma che toglie l'assistenza sanitaria in tutta la sua estensione al dipartimento penitenziario per affidarlo alla sanità civile, delegando il tutto ad ordinanze affidate al funzionario capo del settore sanità della Lombardia, il quale a sua volta non sembra sia andato molto oltre l'emissione degli atti puramente burocratici condizionanti in senso stretto il passaggio di competenze e soprattutto la continuità nella erogazione degli stipendi.
Ma ciò non toglie che la responsabilità diretta rimane in capo alle strutture sul campo, cioè ai soggetti in indirizzo secondo le proprie competenze ed attribuzioni.

La responsabilità del Sindaco

Se la frammentazione e dispersività delle responsabilità può costituire uno schermo per giustificare l'inerzia ed il rinvio dei problemi, questo non riteniamo si possa dire delle responsabilità del Sindaco.
Infatti, pur nella radicale evoluzione della normativa, a partire almeno dal decreto 1265 del 1934, Testo Unico delle leggi sanitarie, il Sindaco (allora per la verità era il Podestà), all'articolo 2, comma 3 viene individuato quale “autorità sanitaria locale”.
Tale dizione rimane inalterata nella Riforma Sanitaria, legge 833 del 1978, la quale ribadisce, all'articolo 13, che restano ferma “le attribuzioni di ciascun sindaco quale autorità sanitaria locale ”.

Questo significa che tutti gli obblighi inerenti alla verifica delle condizioni igienico sanitarie , sia per le situazioni epidemiologiche relative alla diffusione di malattie sul territorio comunale, che per l'adeguatezza delle condizioni igienico-abitative degli edifici in relazione al loro uso rimangono in capo al Sindaco, da un lato come autorità sanitaria locale, dall'altro per il fatto che tutti gli obblighi inerenti alla verifica delle condizioni igienico sanitarie per l'abitabilità (agibilità) degli edifici rimangono in capo al comune.
Quindi, prendendo in considerazione il complesso della situazione ed il perdurare della sua intollerabilità, a nostro parere il sindaco non può esimersi dal prendere in considerazione tutti gli strumenti che la legge gli riconosce per sbloccare questa situazione di stallo, compresi gli strumenti estremi della ordinanza di sgombero, prevista dal tuttora attivo articolo 222, comma 1, del Testo unico delle leggi sanitarie già citato, ed il potere di emanare provvedimenti contingibili e urgenti in ricorrenza di situazioni di oggettivo pericolo per la privata e/o la pubblica incolumità, e quando si constati l'inevitabilità del ricorso a tale rimedio straordinario sussidiario per l’accertata insufficienza, agli effetti del conseguimento del fine perseguito, dei mezzi giuridici ordinari messi a disposizione dall’ordinamento.

Si potrebbe obiettare, contro il ricorso a questa “extrema ratio”, che non si vede l'urgenza di intervenire su una situazione che, come qui attestato, dura da decenni. A questo si può obiettare che appunto il suo perdurare senza soluzione costituisce l'elemento decisivo per la sua urgenza, a meno che non si appartenga alla schiera di coloro che, in base a considerazioni analoghe, condannano i giudici di Taranto per il loro intervento coattivo nei confronti di una fonte da decenni causa di inquinamento e di funeste conseguenze sulla salute dei cittadini.

Il risvolto di questa situazione potrebbe anche essere, al contrario, una chiamata in causa del Sindaco, come responsabile in ultima istanza, per omissione nello svolgimento di funzioni di sua competenza, ricordando, ad esempio, che il Testo unico in materia edilizia (Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380), nella Parte I, (Attività edilizia) Titolo III (Agibilità degli edifici), Capo I (Certificato di agibilità), all'articolo 24 (Certificato di agibilità) recita:

  1. Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente
e non pare dubbio, in base a quanto sopra riferito, che le condizioni del carcere di Canton Mombello violino molte delle condizioni citate in questo articolo.
Pertanto chiediamo che ASL e Sindaco si attivino affinché, nell'ambito delle loro rispettive competenze, vogliano adottare ogni provvedimento utile a porre rimedio a una situazione insostenibile.


Comitato per la chiusura del carcere di Canton Mombello
1La responsabilità penale è personale.
L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono
tendere alla rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte”. (Art. 27 della Costituzione della Repubblica
Italiana)
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come
singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede
l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
(Art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana)
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza
distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di
condizioni personali e sociali. E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di
ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei
cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale
del Paese.” (Art.3 della Costituzione della Repubblica Italiana) 

 

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