Nel pomeriggio di venerdì 21 dicembre il comitato per la chiusura del carcere di Canton Mombello ha organizzato un presidio sotto la Loggia per contestare l'inerzia di fondo della amministrazione comunale nei confronti della nota intollerabile situazione della struttura penitenziaria di Brescia. Infatti, al di là dei proclami ampiamente amplificati dalla stampa cittadina, il Sindaco è ben lontano dal fare uso dei poteri che la legge gli attribuisce in materia edilizia e sanitaria, tanto è vero che Paroli si è ben guardato dal rispondere all'esposto che il Comitato per la chiusura del carcere-lager di Canton Mombello gli ha inviato il 7 novembre di questo infausto 2012, mentre l'Asl, l'altra destinataria dell'esposto, ha inviato con una certa sollecitudine una risposta a di poco penosa.
Qui sotto trovate, in ordine, la graziosa canzoncina che i manifestanti hanno dedicato alla giunta bresciana, il testo integrale dell'esposto all'Asl, al Sindaco e ai Consiglieri di Brescia, e la risposta dell'Asl. Come detto, non pervenuta la risposta del Sindaco, mentre tra i consiglieri l'unica che si sta muovendo è la Donatella Albini, eletta a sua tempo da una coalizione di cui faceva parte anche Rifondazione Comunista (la lista arcobaleno, ricordate?), che proprio venerdì doveva presentare una sua interpellanza al Sindaco sull'argomento.
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Al Direttore
Generale
dell'ASL di
Brescia
Dottor Carmelo
Scarcella
Viale Duca degli
Abruzzi, 15
25124 BRESCIA
Al Direttore
Sanitario
dell'ASL di
Brescia
Dottor Francesco
Vassallo
Viale Duca degli
Abruzzi, 15
25124 BRESCIA
Al Direttore
Sociale
dell'ASL di
Brescia
Dott. ssa Anna Calvi
Viale Duca degli
Abruzzi
25124 BRESCIA
Al Direttore del
Dip. Medico
dell'ASL di
Brescia
Dott. Fabrizio
Speziani
Via Padova 11
25126 BRESCIA
Al Responsabile
del Servizio di Medicina del Disagio dell'Asl di
Brescia
Dottor
Fabio Roda
Viale Piave, 40
Viale Piave, 40
25123 Brescia
Al Sindaco del
Comune di Brescia
Avv. Adriano Paroli
c/o Piazza Loggia 1
25121 Brescia
Ai Consiglieri
del Comune di Brescia
c/o Piazza Loggia 1
25121 Brescia
Oggetto:
Situazione della agibilità del carcere di Canton
Mombello
L'insostenibile
situazione del carcere di Canton Mombello è ben nota da decenni.
Infatti ricorre in questi giorni l'undicesimo anniversario dell'Atto
di Sindacato Ispettivo n° 4-00638
presentato
dal senatore De Paoli durante la 14a
legislatura,
pubblicato
il 16 ottobre 2001.
In
esso il senatore De Paoli, tra l'altro sottolineava “che
i dati del sovraffollamento sono impressionanti, nel 2001 risultano
presenti 544 detenuti, e dimostrano una situazione ormai strutturata
in senso patologico. L’emergenza si è stabilizzata e
cronicizzata;”.
D'altra
parte il garante dei diritti delle persone private della libertà
personale, nella sua relazione al consiglio comunale di Brescia per
l'anno 2011, riferisce di una iniziativa finalizzata alla
“compilazione
dei ricorsi (class action) alla Corte Europea dei diritti dell’uomo
ed alla Magistratura per denunciare le condizioni in cui i detenuti
di Canton Mombello sono costretti a vivere ”.
Inoltre
nel corso di quest'anno la situazione di cronica violazione dei
principi costituzionali basilari, richiamati anche in epigrafe nella
relazione del garante citata1
è stata oggetto di grande rilievo sui mass-media locali e nazionali,
a partire dai filmati realizzati dal Corriere della Sera ed a seguire
sugli organi di stampa tradizionali, anche per le iniziative
pubbliche messe in campo dallo scrivente “Comitato
per la chiusura del carcere di Canton Mombello”.
Dunque
nessuno può dirsi all'oscuro del fatto che la situazione strutturale
ed edilizia del carcere di Canton Mombello, unita al costipamento dei
detenuti “comporta anche problemi
interni di sicurezza e di tutela della integrità personale del
detenuto intra moenia” (Relaz.del
garante, pag.9).
La
responsabilità dell'Asl
Non
occorre sottolineare come nella “tutela della integrità personale
del detenuto intra moenia” il ruolo decisivo spetta alle Asl, dopo
che la Legge
244/2007, art. 2, comma 283, punto a)
ha
disposto
“il
trasferimento al Servizio sanitario nazionale di tutte le funzioni
sanitarie svolte dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria
e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della
giustizia”
Ora,l'allegato
A del d.p.c.m. 1 aprile 2008, pubblicato sulla G.U. del 30 maggio
2008,
n. 126
concernente «Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio
sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro,
delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali
in materia di sanità penitenziaria», fra le altre cose prescrive:
“Gli
Istituti penitenziari, gli Istituti di pena per minori e i Centri di
Prima Accoglienza, le Comunità e i Centri clinici devono garantire,
compatibilmente con le misure di sicurezza, condizioni ambientali e
di vita rispondenti ai criteri di rispetto della dignità della
persona: evitare il sovraffollamento...
...promozione
della salubrità degli ambienti e di condizioni di vita salutari...
I
Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie, attraverso
visite ispettive periodiche, procedono, per ciascuno Istituto penale
di competenza territoriale, ad una verifica, tramite sistemi
standardizzati di rilevazione, dei:
- requisiti igienico sanitari di tutti gli ambienti, ivi compresi gli alloggi della Polizia penitenziaria...
- promozione e sviluppo della cultura della prevenzione sanitaria...
Non
occorre insistere oltre sulla totale inadeguatezza della struttura
carceraria di Canton Mombello per permettere il rispetto minimo di
questi obiettivi indicati dalla legge; anche se le formulazioni
puntuali della stessa possono prestarsi ad una interpretazione
variabile. Ma, come nel caso della prescrizione dell'articolo 6.2
“Le
finestre delle camere devono consentire il passaggio diretto di luce
e aria naturali. Non sono consentite schermature che
impediscano tale passaggio. Solo in casi eccezionali e per dimostrate
ragioni di sicurezza, possono utilizzarsi schermature, collocate non
in aderenza alle mura dell'edificio, che consentano comunque un
sufficiente
passaggio diretto di aria e luce.”
la
violazione della norma di legge è clamorosa, come risulta dal
filmato e da tutte le testimonianza che ci sono state rilasciate.
E
quindi diventa legittimo porsi una prima serie di domande:
che
cosa realmente verifica l'Asl nei suoi sopralluoghi semestrali?
Oltre
al controllo doveroso dell'igiene e della funzionalità delle cucine,
della regolarità delle apparecchiature, della temperatura dei
frigoriferi e della separazione dei cibi al loro interno, della
costanza della presenza medica, eccetera, si
cura anche della verifica della adeguatezza della struttura?
Cioè si preoccupa davvero della macroscopica incompatibilità tra il
tipo di struttura del carcere, ed il compito della prevenzione
generale delle cause di malattia, soprattutto di quelle malattie che
il buon senso ed i documenti di legge indicano come le più diffuse
in carcere e le più dipendenti dalla vita coatta in cattività, in
quanto legate alla trasmissibilità per contatto variamente inteso,
come epatopatie C- correlate, infezione HIV, scabbia, dermatofitosi,
pediculosi, tubercolosi?
E
quale può essere l'incidenza dell'impatto della vita carceraria in
quelle condizioni
sulla integrità psichica della persona, in relazione alla conclamata
richiesta delle disposizioni delle leggi in ordine alla prevenzione
del disagio mentale?
Ovviamente si tratta solo di alcuni esempi, del resto trattati con
ben maggior completezza nel citato l'allegato
A del d.p.c.m. 1 aprile 2008.
È
anche vero che il Consiglio
Regionale della Lombardia,
evidentemente tutto preso da altri rubicondi interessi, ha molto
trascurato il passaggio della messa in opera mirata della riforma che
toglie l'assistenza sanitaria in tutta la sua estensione al
dipartimento penitenziario per affidarlo alla sanità civile,
delegando il tutto ad ordinanze affidate al funzionario capo del
settore sanità della Lombardia, il quale
a sua volta non sembra sia andato molto oltre l'emissione degli atti
puramente burocratici condizionanti in senso stretto il passaggio di
competenze e soprattutto la continuità nella erogazione degli
stipendi.
Ma
ciò non toglie che la responsabilità diretta rimane in capo alle
strutture sul campo, cioè ai soggetti in indirizzo secondo le
proprie competenze ed attribuzioni.
La
responsabilità del Sindaco
Se
la frammentazione e dispersività delle responsabilità può
costituire uno schermo per giustificare l'inerzia ed il rinvio dei
problemi, questo non riteniamo si possa dire delle responsabilità
del Sindaco.
Infatti,
pur nella radicale evoluzione della normativa, a partire almeno dal
decreto 1265 del 1934, Testo Unico delle leggi sanitarie, il Sindaco
(allora per la verità era il Podestà), all'articolo 2, comma 3
viene individuato quale “autorità
sanitaria locale”.
Tale
dizione rimane inalterata nella Riforma Sanitaria, legge 833 del
1978, la quale ribadisce, all'articolo 13, che restano ferma “le
attribuzioni di ciascun sindaco quale autorità sanitaria locale ”.
Questo
significa che tutti gli obblighi inerenti alla verifica delle
condizioni igienico sanitarie , sia per le situazioni epidemiologiche
relative alla diffusione di malattie sul territorio comunale, che per
l'adeguatezza delle condizioni igienico-abitative degli edifici in
relazione al loro uso rimangono in capo al Sindaco, da un lato come
autorità sanitaria locale, dall'altro per il fatto che tutti
gli obblighi inerenti alla verifica delle condizioni igienico
sanitarie per l'abitabilità (agibilità) degli edifici rimangono in
capo al comune.
Quindi,
prendendo in considerazione il complesso della situazione ed il
perdurare della sua intollerabilità, a nostro parere il sindaco
non può esimersi dal prendere in considerazione tutti gli strumenti
che la legge gli riconosce per sbloccare questa situazione di stallo,
compresi gli strumenti estremi della ordinanza di sgombero, prevista
dal tuttora attivo articolo 222, comma 1, del Testo unico delle leggi
sanitarie già citato, ed il potere di emanare provvedimenti
contingibili e urgenti in ricorrenza di situazioni di oggettivo
pericolo per la privata e/o la pubblica incolumità, e quando si
constati l'inevitabilità del ricorso a tale rimedio straordinario
sussidiario per l’accertata insufficienza, agli effetti del
conseguimento del fine perseguito, dei mezzi giuridici ordinari messi
a disposizione dall’ordinamento.
Si
potrebbe obiettare, contro il ricorso a questa “extrema ratio”,
che non si vede l'urgenza di intervenire su una situazione che, come
qui attestato, dura da decenni. A questo si può obiettare che
appunto il suo perdurare senza soluzione costituisce l'elemento
decisivo per la sua urgenza, a meno che non si appartenga alla
schiera di coloro che, in base a considerazioni analoghe, condannano
i giudici di Taranto per il loro intervento coattivo nei confronti di
una fonte da decenni causa di inquinamento e di funeste conseguenze
sulla salute dei cittadini.
Il
risvolto di questa situazione potrebbe anche essere, al contrario,
una chiamata in causa del
Sindaco,
come responsabile in ultima istanza, per omissione nello svolgimento
di funzioni di sua competenza, ricordando, ad esempio, che il Testo
unico in materia edilizia (Decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380), nella
Parte
I, (Attività edilizia) Titolo III (Agibilità degli edifici), Capo I
(Certificato di agibilità), all'articolo 24 (Certificato
di agibilità)
recita:
- Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente
e non pare dubbio,
in base a quanto sopra riferito, che le condizioni del carcere di
Canton Mombello violino molte delle condizioni citate in questo
articolo.
Pertanto
chiediamo che ASL e Sindaco si attivino affinché,
nell'ambito delle loro rispettive competenze, vogliano adottare ogni
provvedimento utile a porre rimedio a una situazione insostenibile.
Comitato per la chiusura del carcere di Canton
Mombello
L’imputato
non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le
pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di
umanità e devono
tendere
alla rieducazione del condannato.
Non
è ammessa la pena di morte”.
(Art. 27 della Costituzione della Repubblica
Italiana)
“La
Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo,
sia come
singolo
sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e
richiede
l’adempimento
dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e
sociale.”
(Art.
2 della Costituzione della Repubblica Italiana)
“Tutti
i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla
legge, senza
distinzioni
di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche,
di
condizioni
personali e sociali. E’ compito della Repubblica rimuovere gli
ostacoli di
ordine
economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e
l’uguaglianza dei
cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva
partecipazione
di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e
sociale
del
Paese.”
(Art.3 della Costituzione della Repubblica Italiana)
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